Con le politiche per il federalismo fiscale, è perseguito l'obiettivo dell'autonomia finanziaria degli enti locali, in modo che possano disporre di risorse economiche certe e derivanti da tributi propri o da compartecipazioni al gettito di tributi erariali, al fine di esercitare al meglio le funzioni proprie e quelle conferite. Il federalismo supera la logica dei trasferimenti di risorse economiche dallo Stato centrale alle Autonomie locali, per responsabilizzare queste ultime. Infatti, le funzioni fondamentali sarebbero gestite con le risorse economiche fiscali prestabilite e prodotte nei territori in cui ricadrebbero, mentre la garanzia dei livelli essenziali dei servizi pubblici nei territori con minore capacità contributiva avverrebbe mediante fondi perequativi, finanziati con una quota di entrate tributarie, per compensare gli squilibri tra le entrate e le spese per la gestione delle funzioni obbligatorie. Il principio fondante la riforma, sotto il profilo finanziario, è quindi che per ogni singola funzione essenziale gestita dagli enti locali debba corrispondere una specifica fonte di finanziamento, in termini di fiscalità diretta, o di compartecipazione al gettito tributario, o di fondo perequativo. La copertura del fabbisogno è garantita solo per i servizi essenziali. Il fondo perequativo finanzia i maggiori costi oggettivi sostenuti per le funzioni essenziali degli enti locali. Il finanziamento delle funzioni non essenziali avviene con l’autonomia fiscale.
Il federalismo fiscale mira a dare attuazione all'art. 119 della Costituzione che sancisce I'autonomia finanziaria di entrata e di spesa per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni. L'attuazione dell'art. 119 completa iI processo di revisione costituzionale contenuto nella legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (riforma del Titolo V della Costituzione) che ha dato un nuovo assetto al sistema delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco delle Stato come elementi costitutivi della Repubblica come recita I'art. 114 della Costituzione (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze). L'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione è contenuta nella legge n. 131 del 2003 mentre le linee procedurali sono state definite dall'accordo interistituzionale del 20/6/2002. A seguito della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 6 maggio 2010) sono stati approvati i seguenti decreti attuativi.