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DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE FUNZIONI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI

Con il decentramento amministrativo molte funzioni Regionali sono state conferite a Comuni e Province, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, che ha due direttrici, la prima (sussidierietà verticale) implica la conseguenza che le funzioni debbono essere gestite dall’ente territoriale più vicino ai cittadini, che è il Comune, salvo quelle funzioni che per la loro natura richiedano gestioni di scala più ampia, come quella Provinciale o Regionale. La sussidierietà orizzontale comporta l'esigenza di valorizzare l'operato delle formazioni sociali esistenti nel territorio, mediante il conferimento della gestione di quante più funzioni di pubblico rilievo, mediante i modelli procedurali tradizionali dell'esternalizzazione o quelli più recenti dell'accreditamento, della coprogettazione e degli accordi territoriali.
Il decentramento delle funzioni presuppone una leale collaborazione tra tutte le amministrazioni interessate, perché il livello qualitativo della gestione sia coordinato ed adeguato, come previsto nel Titolo V° della Costituzione, nella legge 59/97, nel d.lgs. 112/98, e nella l.r. 10/99.
Le funzioni regionali decentrate con legge regionale alle Province ed ai Comuni sono gestite con l’ausilio finanziario di vari fondi per il decentramento amministrativo, stanziati per quote di parte corrente e in conto capitale, per investimenti. In aggiunta ai fondi regionali e statali per il decentramento, gli enti locali possono beneficiare di trasferimenti vincolati, o di compartecipazioni sui tributi erariali, e potranno in futuro avvalersi di una maggiore autonomia tributaria, nei limiti che saranno previsti dalla legislazione statale in materia di "federalismo fiscale".
La Regione, in tale ottica, e nel quadro della leale collaborazione con le autonomie locali che caratterizza la propria attività, garantisce agli enti locali le funzioni di coordinamento e di consultazione, mediante il Consiglio delle Autonomie locali (l.r. 4/2007), il 
Comitato d'intesa Regione - ANCI, UPI, UNCEM, AICCRE, Lega delle Autonomie locali (l.r. 20/95) e il Gruppo di lavoro Regione - enti locali (costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80/Pres. del 04/04/2011). La Regione, inoltre, garantisce agli enti locali, con particolare riferimento a quelli di minore dimensione demografica, le funzioni di assistenza, indirizzo e consulenza, per favorire il corretto esercizio delle funzioni di interesse regionale e di quelle decentrate. La consulenza si svolge mediante atti di indirizzo interpretativo delle disposizioni di interesse regionale e con il rilascio di pareri scritti, o attraverso consultazioni finalizzate alla ricerca di possibili soluzioni a problemi concreti o alla richiesta di informazioni. La consulenza mediante pareri si svolge senza riferimenti a casi specifici, esclusivamente attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche, e senza procedere ad un autonomo accertamento delle situazioni di fatto, trattando la fattispecie così come delineata nei quesiti.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7/2003, l'attività di consulenza può essere richiesta con quesiti firmati dai Sindaci, dai Presidenti delle Province, dagli Assessori comunali o provinciali, ovvero dai Presidenti dei Consigli comunali o provinciali, nella misura di almeno un quinto dei componenti dei rispettivi organi collegiali. La richiesta di consulenza deve contenere in merito alla questione oggetto del quesito l'orientamento del segretario dell'ente locale o comunque della struttura comunale competente. In base alla delibera di Giunta regionale n.769 del 27/6/2006, i quesiti debbono essere inoltrati ai Servizi regionali competenti per materia, i quali forniscono la richiesta consulenza avvalendosi, nei casi di particolare complessità, della collaborazione della struttura regionale competente in materia di attività istituzionali, legislative e legali, la quale, a sua volta, in presenza di questioni che rendano opportuna l'adozione di atti rivolti alla generalità degli enti locali, può predisporre specifici atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art.28, lettera i), dello Statuto regionale.


NORMATIVA REGIONALE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PROVINCE PER IL DECENTRAMENTO

RELAZIONI ANNUALI SULL'ATTIVITA' DELLE CAMERE DI COMMERCIO

PROGETTI DI RIFORMA

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