Nella presente sezione del sito, sono indicate in forma riassuntiva ed aggiornata alcune disposizioni contenute in recenti riforme, inerenti l'obbligo associativo per i piccoli Comuni.
L'obbligo associativo dei Comuni è disciplinato all'art.14 commi 25 e seguenti del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 nonchè all'art.16 del d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011, mentre l'art.23 comma 4 d.l. 201/2011 convertito in legge 214/2011 dispone l'esercizio associato delle funzioni relative agli appalti. L'esercizio associato delle funzioni ICT (informatica) è prescritto dall'art.47 ter del d.l. 5/2012 convertito in legge 35/2012.
Con DGR 1527 del 21/11/2011 è stata adottata la proposta di legge regionale relativa all'individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative fra Comuni. Tale proposta è all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa (vedere la scheda).
Estratto dell'articolo 29 commi 11 e 11 bis del D.L. 216 del 29/12/2011 convertito in legge 14 del 24/2/2012 e concernente la proroga di alcuni termini: I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 9 mesi. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.
Elenco dei Comuni per funzioni gestite in forma associata (per visualizzare la situazione relativa alle forme associative fra Comuni cliccare qui)